12/12/2009 -
"Progetto basket": domande frequenti e le risposte del Tribunale
Quali copie è possibile ottenere in via telematica?
E’ possibile richiedere le copie di tutti i provvedimenti civili e di lavoro (sentenze, decreti ingiuntivi ed ordinanze). L’ufficio sta già provvedendo a digitalizzare le sentenze emesse dal mese di novembre ma è in grado di digitalizzare e rilasciare copia degli altri provvedimenti qualora ne pervenga richiesta.
Sarà possibile avere copie di atti relativi a procedimenti penali?
SI. In questa sezione sarà data notizia delle successive estensioni del servizio
A partire dal 2010 sarà possibile avere le copie delle sentenze penali e delle trascrizioni dei verbali dei dibattimenti penali. Successivamente il servizio si estenderà agli atti dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare.
Qual’è la spesa per ottenere le copie in via telematica?
Il servizio è gratuito. E’ necessario solo il pagamento dei diritti di cancelleria nella misura di € 4,14 (corrispondente all’importo previsto dalla normativa in vigore per il rilascio di copie di atti giudiziari su dischetto informatico) indipendentemente dal numero delle pagine di cui si compone l’atto (e naturalmente dal numero delle copie che possono essere stampate secondo l’esigenza).
PER UN CONFRONTO DEGLI IMPORTI CONSULTARE LA TABELLA RIASSUNTIVA ALLEGATA
In quanto tempo vengono evase le richieste?
L’ufficio si impegna ad evaderle entro tre giorni lavorativi. Per atti già digitalizzati è possibile evaderle entro 24 ore lavorative dalla richiesta senza la triplicazione della spesa per diritti prevista per il rilascio di copie cartacee.
E’ necessario pagare ulteriori diritti per avere la sottoscrizione di conformità delle copie?
NO. L’importo di 4,14 è fisso per ciascun atto richiesto salvo che la legge non disponga esenzioni dal pagamento dei diritti di cancelleria nel qual caso, al pari di quanto avviene per le copie rilasciate su supporto cartaceo, il rilascio avviene in maniera totalmente gratuita.
Come mi devo comportare per avere copie conformi dell’atto?
Il file che riproduce l’atto richiesto viene “inviato” al richiedente già completo delle diciture (c.d. timbri) di conformità o/e di esecutività specificati nella richiesta. Il richiedente deve recarsi in ufficio con il numero di copie dell’atto di cui necessita e la marca utilizzata per la richiesta (che apposta su una copia verrà annullata dall’ufficio), presentarle al cancelliere senza file di attesa allo sportello, e ne otterrà la sottoscrizione “a vista”, in quanto i controlli necessari al rilascio della copia sono stati compiuti dall’ufficio al momento della “spedizione” dell’atto.
File allegato